La rendita ai superstiti (art. 85 T.U. n.1124/1965) è una prestazione economica erogata dall'INAIL, ai familiari del lavoratore titolare di rendita deceduto a seguito dell'evento lavorativo subito (infortunio/ malattia professionale).
La domanda deve essere inoltrata all’INAIL dai superstiti, previa presentazione della documentazione sanitaria da cui è possibile rilevare la causa lavorativa della morte, entro e non oltre il termine perentorio di 90 gg. dal ricevimento della comunicazione dell’INAIL con la quale l’Istituto li avverte della loro facoltà di poterla richiedere.
La rendita decorre dal giorno successivo alla morte del lavoratore ed è erogata ai seguenti aventi diritto:
- coniuge/unito civilmente: fino alla morte o a nuovo matrimonio
- figli: fino al 18° anno di età, senza necessità di ulteriori requisiti
- fino al 21° anno di età, se studenti di scuola media superiore o professionale, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di studio; non oltre il 26° anno di età, se studenti universitari, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di laurea
- figli maggiorenni inabili al lavoro, finché dura l'inabilità.
In mancanza di coniuge/unito civilmente e figli:
- genitori naturali o adottivi, viventi a carico, fino alla morte
- fratelli e sorelle, viventi a carico e conviventi, con gli stessi requisiti previsti per i figli.
Per eventi mortali antecedenti il 1° gennaio 2014 la rendita a superstite è calcolata sulla retribuzione effettiva del lavoratore deceduto nel rispetto dei limiti minimo e massimo stabiliti per legge dall'art. 116 terzo comma del T.U. n. 1124/1965.
Per eventi mortali avvenuti a decorrere dal 1° gennaio 2014, in base alla Legge di stabilità 2014, la rendita a superstite è calcolata in base massimale delle rendite in vigore per il settore industriale.
La misura delle quote spettanti per ogni avente diritto sono le seguenti:
- 50% al coniuge/unito civilmente fino alla morte o a nuovo matrimonio
- 20% a ciascun figlio
- 40% a ciascun figlio orfano di entrambi i genitori;
- 40% a ciascun figlio naturale riconosciuto o riconoscibile sia in caso di decesso dell'unico genitore che li abbia riconosciuti, sia in caso di decesso di uno dei due genitori naturali, prescindendo da ogni considerazione in ordine all'esistenza in vita dell'altro genitore naturale ed all'eventuale riconoscimento del figlio da parte di quest'ultimo;
- 40% a ciascun figlio di genitore divorziato, o il cui genitore superstite abbia contratto nuovo matrimonio.
In mancanza di coniuge/unito civilmente e figli: 20% a ciascun genitore naturale o adottivo a carico; 20% a ciascuno dei fratelli e delle sorelle risultati a carico e conviventi.
L'importo complessivo delle quote spettanti a ciascuno dei suddetti superstiti non può superare il 100% della retribuzione presa a riferimento. Nel caso in cui esso esso ecceda, queste sono ridotte proporzionalmente entro tale limite, solo qualora una o più quote di rendita vengano a cessare le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite.
La rendita è soggetta alla rivalutazione annuale dell'importo e non è soggetta a tassazione IRPEF.
La perdita del diritto alle quote da parte di uno o più componenti aventi diritto alla rendita ai superstiti deve essere comunicato all'Inail.
La rendita a superstiti, può essere richiesta dai seguenti soggetti:
- Coniuge/unito civilmente e figli. In mancanza di coniuge/unito civilmente e figli, genitori (naturali o adottivi) o fratelli e sorelle.