Gli infortunati e i tecnopatici dichiarati guariti senza postumi o con postumi permanenti non indennizzabili inferiori al 6% possono richiedere l'aggravamento del grado di menomazione.
La richiesta può essere effettuata entro 10 anni dalla data dell'Infortunio sul lavoro ed entro 15 anni dalla data di denuncia della Malattia professionale, secondo i termini temporali previsti per le revisioni delle rendite (art.83 e art. 137 TU).
La richiesta per l’adeguamento dell’indennizzo del danno biologico in capitale o per la liquidazione della rendita deve essere promossa su iniziativa dell’assicurato (non avviene mai su iniziativa dell’INAIL, come accade invece nel caso di revisioni delle rendite)
Il riconoscimento dell'aggravamento può comportare:
- l'erogazione o l'adeguamento dell'indennizzo in capitale, se la menomazione si è aggravata ed il relativo grado è compreso tra il 6% ed il 15%;
- l'erogazione della rendita, se la menomazione si è aggravata ed ha raggiunto un grado indennizzabile in rendita (pari o superiore al 16%).
L'importo della rendita viene decurtato dell'indennizzo in capitale eventualmente erogato (con recupero di 1/5 su ogni rateo di rendita.