È una prestazione economica non soggetta a tassazione Irpef riconosciuta per gli infortuni verificatisi dal 25 luglio 2000 e per le malattie professionali denunciate dalla stessa data, per i quali è accertato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 16% ed il 100%. Decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica.
L’indennizzo erogato viene stabilito in relazione al grado, valutato sulla base della “Tabella delle menomazioni” prevista dal d.lgs. 38/2000.
L’importo complessivo della rendita si compone di due quote:
- una quota che indennizza il danno biologico provocato dall’infortunio o dalla malattia professionale, commisurata solo alla percentuale di menomazione accertata. L’importo è fissato secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in rendita” di cui al d.m. 12 luglio 2000;
- una quota per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell’infortunato/affetto da malattia professionale di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado accertato e a una percentuale della retribuzione percepita dall’assicurato calcolata sulla base del coefficiente indicato nella “Tabella dei coefficienti” di cui al citato d.m.
Per la quota di rendita prevista quale indennizzo del danno biologico, la legge di stabilità 2016 ha introdotto, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la rivalutazione dei relativi importi, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo.
L’importo di detta quota è aumentato in presenza di coniuge e figli, nei soli casi previsti dalla legge, del 5% per ciascuno di questi.
La rendita è soggetta a revisione da parte dell'Inail, o su richiesta dell'assicurato, in caso di aggravamento dei postumi residuati, alle scadenze previste dalla legge entro il limite di:
- 10 anni dalla data di decorrenza della rendita da infortunio;
- 15 anni dalla data di decorrenza della rendita da malattia professionale;
- senza limiti se trattasi di rendite costituite per silicosi e asbestosi.
Solo per il lavoratore agricolo è previsto il riscatto in misura totale o parziale:
- per intero se, trascorsi almeno due anni dalla liquidazione della rendita, a specifiche condizioni, e per investimenti e miglioramenti della propria attività, il grado di menomazione risulti pari o superiore al 35%, e i postumi non siano suscettibili di modificazioni;
- in misura non superiore alla metà dell’indennizzo se, trascorsi almeno due anni dalla liquidazione della rendita, a specifiche condizioni, e per investimenti e miglioramenti della propria attività, i postumi siano suscettibili di modificazioni.