Che cos’è

La tutela delle malattie professionali opera solo a condizione che sussista quella per gli infortuni (non esiste, cioè, un lavoratore assicurato solo per la malattia professionale). Di conseguenza, la tutela contro le tecnopatie riguarda solo i soggetti protetti, ai sensi dall’art. 4 del T.U. 1124/65, e comprende, unicamente, quelle malattie contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni ritenute fonte di rischio per il lavoratore ed espressamente riportate nell’art. 1 del T.U. 1124/65.

Non è richiesto un periodo minimo di occupazione nella lavorazione morbigena (importante, però, è che tale periodo, ancorché minimo, sia stato sufficiente, dal punto di vista medico legale, a causare la malattia di cui si chiede il riconoscimento).

La tutela delle malattie professionali opera attraverso un “sistema misto”. Tale sistema prevede una distinzione tra malattie che il legislatore ritiene di certa origine lavorativa (presunta per legge), a fronte una determinata esposizione al rischio lavorativo, cosiddette “malattie tabellate”, e “le malattie non tabellate”, per le quali non è pienante provato, dal punto di vista epidemiologico, la loro interdipendenza con il lavoro, e per le quali la legge pone a carico del lavoratore stesso l’onere di dimostrarne l’origine lavorativa.

Anche le malattie professionali quali la silicosi e asbestosi sono tutelate all’assicurazione INAIL, purché tali patologie siano state contratte dal lavoratore nell’esercizio delle lavorazioni indicate nell’apposita tabella allegato n. 8 al T.U.1124/65.

 

Documentazione necessaria

·         1°certificato medico di malattia professionale;

·         eventuali esami strumentali;

·         denuncia della MP se già effettuata,

·         anamnesi lavorativa recente e remota (libretto di lavoro, estratto contributivo, ecc.) documentazione sanitaria circa la patologia di cui si chiede il riconoscimento.

·         Nel caso di malattia di malattia non tabellata, va aggiunta alla precedente documentazione anche quella circa la valutazione del rischio lavorativo, di cui alla legge n. 81/2009, e sue successive modifiche e integrazioni; la documentazione circa le attrezzature, le sostanze, i macchinari utilizzate nel ciclo lavorativo; le fatture prodotte nell’arco degli ultimi cinque anni.

·         In caso di mancato riconoscimento della malattia professionale, anche il provvedimento di diniego emesso dall’INAIL. 

 

I costi

Il servizio è completamente gratuito, è sufficiente essere registrati al sito e inviare nei formati indicati la documentazione necessaria.

 

Come fare domanda

E' necessario essere muniti di una stampante con funzione di scanner dei documenti per l'invio attraverso il servizio messo a disposizione dal nostro sito.

Puoi richiedere il servizio direttamente qui:

Se invece hai bisogno di informazioni aggiuntive prima di richiedere la pratica, puoi chiederle al nostro servizio di assistenza.

 

 

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