Si tratta di un beneficio “una tantum” erogato dal “Fondo per il sostegno delle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro”, istituito con la Legge Finanziaria del 2007, con lo scopo di fornire un tempestivo supporto ai familiari dei lavoratori, assicurati Inail e non assicurati Inail, deceduti a causa di infortuni gravi mortali, verificatisi a decorrere dal 1° gennaio del 2007.
L'importo della prestazione "una tantum" è determinato in maniera crescente, proporzionata al numero dei componenti del nucleo familiare superstite; tiene conto delle risorse disponibili del Fondo e dell'andamento del fenomeno infortunistico; è fissato annualmente per Decreto Ministeriale.
Ai superstiti del lavoratore assicurato Inail è corrisposta, in aggiunta all’importo una “tantum”, un'anticipazione della rendita ai superstiti pari a tre mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite.
Questo beneficio, per espressa disposizione normativa, non sia applica alle malattie professionali.
Gli aventi diritto sono gli stessi che hanno diritto alla rendita ai superstiti INAIL (art. 85. T.U.) :
- Il coniuge/unito civilmente; i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi, fino al diciottesimo anno di età; i figli fino a 21 anni, se studenti di scuola media superiore o professionale, a carico e senza un lavoro retribuito; i figli fino a 26 anni, se studenti universitari, a carico e senza un lavoro retribuito; i figli maggiorenni inabili al lavoro.
In mancanza di coniugi o figli:
- i genitori, se a carico del lavoratore deceduto; i fratelli e le sorelle, se conviventi e a carico del lavoratore deceduto.
La domanda può essere presentata da uno solo dei superstiti aventi diritto, redatta su apposito modulo predisposto e ricavabile dal sito dell'Inail, presso la Sede Inail competente per domicilio del lavoratore deceduto