Possono fare richiesta di assegno funerario il coniuge/unito civilmente (o, in mancanza), i figli (o, in mancanza), gli ascendenti (ovvero, in mancanza), i collaterali, se hanno i requisiti per fruire della rendita a superstite.

In mancanza dei predetti aventi diritto, l’assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto le spese in occasione della morte del lavoratore.

È una prestazione una tantum erogata per contribuire alle spese sostenute in occasione della morte di lavoratori deceduti in seguito a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale.

L’importo dell’assegno è rivalutato annualmente, a partire dal primo luglio di ogni anno, con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo.

Dal 1° gennaio 2019 l’importo è 10.000,00 euro e non è soggetto a tassazione Irpef.

Per gli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima l’assegno non può essere comunque inferiore ad una mensilità di retribuzione.

Modalità di richiesta

La domanda di assegno funerario deve essere presentata/inviata presso la competente sede INAIL in base al domicilio del lavoratore deceduto.



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