Può accadere che dopo la ripresa del lavoro, il lavoratore già indennizzato in temporanea  a seguito dell’evento tutelato, infortunio o malattia professionale, ricada per il riacutizzarsi delle lesioni riportate in uno nuovo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro.  

 Questo  nuovo periodo viene nuovamente indennizzato dall’Inail  in temporanea per tutto il periodo della ricaduta, anche qualora al lavoratore sia già stato  corrisposto l’indennizzo del danno biologico in capitale per postumi compresi tra il 6% e il 15%, o siano stati definiti postumi di grado non indennizzabile inferiori al 6%, o senza postumi.

L'indennità di temporanea riprende a decorrere dal primo giorno di astensione dal lavoro.  Ai fini del computo dei giorni di liquidazione in base alla percentuale del 60% o del 70% delle retribuzione media giornaliera, il periodo della ricaduta va sommato a quello riferentesi al precedente stato di inabilità di temporanea.
La retribuzione presa a riferimento per il calcolo è quella percepita dal lavoratore nei 15 giorni precedenti la ricaduta.
L'indennità di temporanea in caso di ricaduta dovrà essere è corrisposta dall'Inail anche nel caso in cui il lavoratore infortunato o tecnopatico nel frattempo si stato collocato in pensione, o risulti disoccupato.
Prestazione soggetta ad IRPEF

Nel caso in cui la ricaduta, riguardi invece un titolare di rendita,  questo il  periodo di astensione dal lavoro è indennizzato dall’Inail  solo se l’astensione dal lavoro sia derivata dalla necessità di sottoporsi a specifiche cure mediche e chirurgiche ritenute utili dall’INAIL per il reintegro della capacità lavorativa e/o il recupero della integrità psico-fisica del lavoratore, fattispecie prevista dall’art. 89 del T.U. 1124/65. In questo caso l’istituto corrisponderà al titolare la cosiddetta integrazione a rendita per il periodo di astensione lavorativa, calcolata in modo diverso (v. integrazione rendita).



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