Può accadere che dopo la ripresa del lavoro, il lavoratore già indennizzato in temporanea a seguito dell’evento tutelato, infortunio o malattia professionale, ricada per il riacutizzarsi delle lesioni riportate in uno nuovo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro.
Questo nuovo periodo viene nuovamente indennizzato dall’Inail in temporanea per tutto il periodo della ricaduta, anche qualora al lavoratore sia già stato corrisposto l’indennizzo del danno biologico in capitale per postumi compresi tra il 6% e il 15%, o siano stati definiti postumi di grado non indennizzabile inferiori al 6%, o senza postumi.
Nel caso in cui la ricaduta, riguardi invece un titolare di rendita, questo il periodo di astensione dal lavoro è indennizzato dall’Inail solo se l’astensione dal lavoro sia derivata dalla necessità di sottoporsi a specifiche cure mediche e chirurgiche ritenute utili dall’INAIL per il reintegro della capacità lavorativa e/o il recupero della integrità psico-fisica del lavoratore, fattispecie prevista dall’art. 89 del T.U. 1124/65. In questo caso l’istituto corrisponderà al titolare la cosiddetta integrazione a rendita per il periodo di astensione lavorativa, calcolata in modo diverso (v. integrazione rendita).