Che cos’è
Per adeguare nel tempo la misura della rendita/indennizzo alle effettive condizioni del lavoratore, il provvedimento è sottoposto a revisione che può essere attiva se disposta dall’INAIL o passiva se richiesta dall’interessato.
Specifiche
Il periodo massimo entro il quale è possibile effettuare la revisione è di dieci anni dalla data di decorrenza della rendita. Entro il decennio la revisione può essere effettuata al massimo sei volte: la prima dopo un anno dalla data d’infortunio e almeno sei mesi dalla data di decorrenza della rendita (si noti che le due condizioni devono essere entrambe ricorrenti); la seconda, terza e quarta a distanza non inferiore ad un anno dalla precedente; la quinta e sesta volta, al settennio e al decennio dalla data di decorrenza della rendita.
La domanda La domanda di revisione da parte dell’infortunato o del tecnopatico, deve essere documentata con un certificato medico che attesti l'avvenuto aggravamento dell’inabilità al lavoro.
I costi
Il servizio è completamente gratuito, è sufficiente essere registrati al sito e inviare nei formati indicati la documentazione necessaria.
Come fare domanda
E' necessario essere muniti di una stampante con funzione di scanner dei documenti per l'invio attraverso il servizio messo a disposizione dal nostro sito.
Puoi richiedere il servizio direttamente qui:
Se invece hai bisogno di informazioni aggiuntive prima di richiedere la pratica, puoi chiederle al nostro servizio di assistenza.