Le quote di rendita ai superstiti cessano con il venire meno dei requisiti posti a base del diritto (in caso di decesso o di superamento dei requisiti normativi stabiliti dall’art. 85. T.U. n. 1124/1965).

Il venir meno di una quota, o più quote, determina il ricalcolo delle quote ancora spettanti, che saranno reintegrate fino al limite massimo della retribuzione presa a base per il calcolo della rendita medesima.

Esempio: coniuge superstite che deceda o contragga nuovo matrimonio alla presenza di figli aventi diritto anch’essi alle quote di rendita, la cui quota andrà ricalcolata sulla nuova percentuale del 40%.



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