Definito l’importo spettante della rendita in favore del lavoratore, questo è aumentato di 1/20 (5%):

  • per il coniuge, indipendentemente dalla data di matrimonio (in caso di separazione legale spetta solo se la sentenza disponga a carico del titolare di rendita obblighi economici all’ex coniuge);
  • per ciascun figlio (legittimo, naturale, o adottivo), indipendentemente dalla data di nascita, anche in epoca successiva all’evento e fino all’età di 18 anni;
  • per i figli viventi a carico fino a 21 anni, se studenti di scuola media o superiore o professionale, per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il 26°anno di età se studenti universitari;
  • per i figli inabili al lavoro finché dura l'inabilità (l’inabilità deve essere certificata, quale assoluta e permanente incapacità del soggetto ad esercitare un qualsiasi lavoro economicamente remunerativo).

Tali integrazioni possono essere corrisposte anche dopo la costituzione della rendita, per successivo matrimonio o in presenza di nascite di figli avvenute durante la corresponsione della rendita stessa.

Le quote integrative costituiscono parte integrante della rendita, di cui seguono le vicende e pertanto cessano al cessare della medesima o quando vengono meno le condizioni di diritto per il coniuge e per i figli  (in caso di: per morte dell’assicurato, raggiungimento del limite dell’età da parte dei figli, cessazione dello stato di inabilità dei figli, motivi di lavoro concernenti i figli).

Le quote integrative hanno natura indennitaria, e costituiscono parte integrante della rendita.

In caso di rendita costituita «per danno biologico» la quota integrativa va calcolata solo sulla quota di danno patrimoniale.

Il diritto alle quote integrative è subordinato alla presentazione all’INAIL delle certificazioni (o dichiarazioni sostitutive) circa lo stato di famiglia, l’inabilità del figlio maggiorenne, la frequenza scolastica o di iscrizione all’università.



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