La pensione ai ciechi assoluti è una prestazione economica, erogata a domanda, ai maggiorenni riconosciuti ciechi assoluti con residuo visivo 00 in entrambi gli occhi con eventuali correzioni (l’articolo 5 della legge 21 novembre 1988, n. 508 ha precisato che ai ciechi civili assoluti minorenni non spetta la pensione, ma l'indennità di accompagnamento).
Per l’anno 2020 l’importo della pensione è di 310,17 euro per i ciechi non ricoverati e 286,81 euro per quelli ricoverati, e viene corrisposta per 13 mensilità.
Il limite di reddito personale annuo per il 2020 è pari a 16.982,49 euro.
Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale, in sede di prima liquidazione, si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall'interessato in via presuntiva.
Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell'anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi si considerano gli importi percepiti negli anni precedenti.
La pensione, in condizioni particolari di reddito, può aumentare di un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).
La pensione è rivolta ai maggiorenni ciechi assoluti in difficoltà economica con un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge.
Requisiti sanitari e amministrativi:
- maggiore età;
- riconoscimento della cecità assoluta;
- stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana;
- cittadinanza straniera comunitaria e iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
- cittadinanza extracomunitaria e permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione, anche se sprovvisti di permesso di lungo soggiorno;
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
Per ottenere la prestazione è necessario il riconoscimento della minorazione previo accertamento della competente Commissione medica e rilascio del verbale sanitario.