Pensione di inabilità privilegiata e per causa di servizio per lavoratori del Pubblico impiego La pensione privilegiata è una prestazione spettante al dipendente pubblico cessato dal servizio per inabilità assoluta e permanente derivante da infermità riconosciuta dipendente da causa, o concausa, di servizio.
La pensione privilegiata si consegue a domanda da presentare entro il termine perentorio di 5 anni (10 per parkinsonismo) dalla data di cessazione del servizio.
Per i dipendenti dello Stato può essere concessa d’ufficio quando la dispensa dal servizio o la morte è dovuta per infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Per i dipendenti degli enti locali e sanità non esiste procedura d'ufficio e il procedimento di concessione della pensione privilegiata è sempre subordinato all'istanza dell'interessato o dei suoi eredi.
Per il personale civile dello Stato, la misura della prestazione è correlata all’entità dell’infermità o lesione. In caso di grave menomazione, ascrivibile alla 1a categoria, l’importo è pari agli 8/10 della retribuzione pensionabile; se l’infermità è classificabile a categoria inferiore la misura è pari a 1/40 della retribuzione pensionabile per ogni anno di servizio, e comunque non inferiore a 1/3 né superiore a 8/10 della base stessa.
Per il personale degli enti locali, si procede invece maggiorando di 1/10 l’aliquota corrispondente all'anzianità di servizio maturata per il calcolo della pensione ordinaria.
Tale aliquota non può, in ogni caso, essere inferiore a 66,77% ne superiore al 100%.
La prestazione è vitalizia e cessa, quindi, con la morte del titolare.
La pensione di inabilità privilegiata può essere richiesta da tutti i pubblici dipendenti iscritti all’Inps Gestione Dipendenti Pubblici collocati a riposo a seguito di patologie contratte in servizio e per causa di servizio.
Ha diritto alla pensione di privilegio l’iscritto che rientra in entrambe le condizioni seguenti:
- l’iscritto contrae una malattia contagiosa o una malattia professionale, o riporta una ferita o una lesione traumatica, per causa o concausa di servizio (nel secondo caso la concausa deve essere necessaria e preponderante);
- la condizione di infermità sopra descritta rende l’iscritto inabile al servizio (condizione non necessaria per le forze di polizia a ordinamento civile e militare).