L’articolo 16 del Decreto “Sostegni”, prevede che per il periodo compreso tra il 23 marzo e il 31 dicembre 2021, l’indennità di disoccupazione (NASpI) venga riconosciuta a tutti coloro che abbiano perso il lavoro e risultino disoccupati e che abbiano almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti il periodo di disoccupazione. Non è richiesto, pertanto, nei requisiti di accesso alla prestazione, che siano perfezionate le 30 giornate di lavoro effettivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Non è stata prevista, come nei precedenti decreti, la proroga delle prestazioni NASpI e Dis Coll. Tuttavia, nel Decreto Sostegni, è prevista l’erogazione di una quota pari a 1.200 euro di ReM (Reddito di Emergenza) per chi ha terminato gli ammortizzatori sociali e possiede un basso reddito ISEE.
Più in particolare, l’articolo 12 del DL “Sostegni” prevede l’erogazione di tre quote di ReM da 400 euro l’una, per un totale di 1.200 euro, per chi ha terminato, tra il primo luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, la NASpI o la Dis-Coll. Per il diritto a queste quote di ReM, però, è necessario avere un ISEE massimo di 30mila euro. Restano ferme le incompatibilità con Reddito di Cittadinanza e contratto di lavoro subordinato.
Che cos’è la NASpI?
La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall’articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015.
È una prestazione a domanda, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.
Come da nuove disposizioni dell’INPS nel modello SR163 richiesto, non è più necessaria il timbro e firma della banca o della posta.
Quindi sarà sufficiente indicare il proprio IBAN sul modello per richiedere la prestazione.
Quando viene erogata?
La NASpI viene erogata mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini della durata non sono considerati i periodi contributivi che hanno già garantito l’erogazione della prestazione di disoccupazione, per un massimo di 2 anni.
La NASpI è erogata dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno, dal giorno successivo la presentazione della domanda, se questa sia presentata dopo l’ottavo giorno.
A chi spetta?
La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, ivi compresi:
- gli apprendisti;
- i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
- il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.
Restano esclusi invece:
- i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.
Quando viene sospesa?
La Naspi prevede la compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato e con l’esercizio di un’attività autonoma o parasubordinata, purché il reddito annuo derivante dall’attività lavorativa:
- non superi euro 8.000 (reddito minimo escluso da imposizione fiscale che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato) nel caso di lavoro subordinato ed in caso di attività parasubordinata;
- sia inferiore a euro 4.800 nel caso di lavoro autonomo/impresa individuale
In tutti i casi l’interessato ha l’obbligo di comunicare all’Inps, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, il reddito annuo presunto e la Naspi gli sarà ridotta nella misura dell’80% del reddito previsto.
La Naspi decade qualora si instauri un rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi e che produca un reddito superiore a quello escluso da imposizione fiscale.
Nel caso invece, il rapporto di lavoro non sia di durata superiore a 6 mesi, la Naspi sarà sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro.
Quando decade?
La NASpI decade nei seguenti casi:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alla comunicazione all’INPS entro 30 giorni; inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione all’INPS entro 30 giorni;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità sempre che il lavoratore non opti per la NASpI;
- mancata partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi
I requisiti
Per accedere alla NASpI il lavoratore deve rientrare in almeno una delle seguenti casistiche:
1.
Disoccupazione
Stato di disoccupazione Involontaria, salvo i casi di dimissioni per giusta causa se regolarmente convalidate dalla DTL.
2.
Dimissioni in maternità
Dimissioni della lavoratrice durante il periodo di maternità fino al compimento del primo anno di vita del figlio.
3.
Cambio sede
Trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore.
4.
Mancati pagamenti
Mancato pagamento delle retribuzioni
5.
Molestie sessuali
Molestie sessuali nei luoghi di lavoro. La giusta causa non basta, il lavoratore deve documentare all’Inps la sua volontà di difendersi, in sede amministrativa o giudiziale, nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro.
Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti lavorativi:
. 13 settimane di contribuzione
Sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
. 30 giornate di lavoro
Sono necessarie almeno 30 giornate di lavoro effettivo o equivalente a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Documenti da allegare
Per presentare la domanda è necessario allegare i seguenti documenti:
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Documento d’identità
Documento di identità in corso di validità.
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Lettera di licenziamento
Lettera di licenziamento o contratto con data inizio e fine rapporto lavorativo.
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Busta paga
Busta paga ultimo rapporto lavorativo.
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Modello SR163
Modello SR163