La liquidazione in capitale della rendita  viene corrisposta obbligatoriamente dall'Inail, secondo quanto disposto dall'art. 75 T.U. 1124/65, solo ai titolari di rendita costituita in conseguenza di infortuni  di malattie professionali denunciate all'Inail prima del 25 luglio 2000, quando, allo scadere dell'ultimo termine di revisione della rendita (10 anni  dalla costituzione della rendita per infortunio e 15 anni se trattasi di malattia di malattia professionale) il grado di inabilità accertato risulti compreso tra  l'11% e il 15%.

L' Inail in tal caso procede d'ufficio alla liquidazione del valore capitale della rendita,che viene erogato al lavoratore ad estinzione di ogni diritto in una unica soluzione.

La liquidazione in capitale della rendita, può essere richiesta solo dal lavoratore titolare di rendita diretta per infortunio sul lavoro o malattie professionali denunciate prima del 25 luglio 2000, con grado di inabilità compreso tra l'11% e il 15%.

Non si applica tale norma ai titolari di rendita costituita per eventi lavorativi avvenuti a decorrere dal 25.07.2000, ossia in vigenza del nuovo sistema assicurativo del danno biologico.


Please publish modules in offcanvas position.

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. informazioni sulla nostra privacy policy