La liquidazione in capitale della rendita viene corrisposta obbligatoriamente dall'Inail, secondo quanto disposto dall'art. 75 T.U. 1124/65, solo ai titolari di rendita costituita in conseguenza di infortuni di malattie professionali denunciate all'Inail prima del 25 luglio 2000, quando, allo scadere dell'ultimo termine di revisione della rendita (10 anni dalla costituzione della rendita per infortunio e 15 anni se trattasi di malattia di malattia professionale) il grado di inabilità accertato risulti compreso tra l'11% e il 15%.
L' Inail in tal caso procede d'ufficio alla liquidazione del valore capitale della rendita,che viene erogato al lavoratore ad estinzione di ogni diritto in una unica soluzione.
La liquidazione in capitale della rendita, può essere richiesta solo dal lavoratore titolare di rendita diretta per infortunio sul lavoro o malattie professionali denunciate prima del 25 luglio 2000, con grado di inabilità compreso tra l'11% e il 15%.