L’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale è una prestazione economica concessa a soggetti che svolgono una determinata attività autonoma e che cessano definitivamente di lavorare senza aver ancora raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Il periodo di godimento dell'indennizzo è utile ai soli fini del conseguimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto a pensione, da computare nell'ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali e possono, quindi, essere assimilati a contribuzione figurativa per il diritto a pensione (non ai fini della misura).

L’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se, a quella data, risultano perfezionati tutti i requisiti richiesti e il soggetto non svolge alcuna attività lavorativa.

Viene erogato fino a tutto il mese di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia vigente nella Gestione commercianti.

Il periodo di godimento dell’indennizzo è utile, nell’ambito della Gestione commercianti, ai fini del solo diritto a pensione, non per la misura.

L’importo dell’indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione speciale commercianti.

L'erogazione dell'indennizzo viene effettuata con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali.  

L’indennizzo è assoggettato a tassazione con le stesse modalità previste per la generalità dei trattamenti pensionistici, non è previsto il pagamento di interessi legali, né la rivalutazione monetaria, né l'applicazione di trattenute sindacali e/o l'erogazione di trattamenti di famiglia.

L'indennizzo può essere richiesto dai seguenti soggetti: 

  • i titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 
  • i titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche; gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • gli agenti e i rappresentanti di commercio (articolo 59, comma 58, legge 449/1997).

L’indennizzo spetta ai soggetti suindicati che: 

  • abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale riconsegnando al comune la licenza e richiedendo la cancellazione dal registro di appartenenza presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
  • al momento della domanda, abbiano compiuto almeno 62 anni di età, se uomo, almeno 57, se donna;
  • risultino iscritti, al momento della cessazione, per almeno 5 anni in qualità di titolari o coadiutori nella Gestione speciale commercianti. 

L'indennizzo è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro sia dipendente sia autonoma (compresi i c.d. voucher) e con la titolarità di un trattamento pensionistico di vecchiaia a carico di qualsiasi fondo erogato.



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