Indennità 1.600 euro lavoratori autonomi occasionali, lavoratori autonomi con Contratto d'opera ex Art. 2222 c.c
Che cos’è l’indennità di 1.600 euro prevista dal Decreto “Sostegni-bis”?
Si tratta di un importo, erogato una tantum, previsto per specifiche categorie di lavoratori.
A chi spetta?
Ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
- Tali lavoratori ddevono essere titolari di un contratto autonomo occasionale, ex art. 2222 c.c., nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021. È richiesto, inoltre, che tali lavoratori non abbiano un contratto in essere, di tale tipologia, alla data del 27 maggio 2021. Per tali contratti, è richiesta l’iscrizione presso la Gestione separata alla data del 26 maggio 2021, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile
- Tali lavoratori, non devono essere titolari di pensione diretta e di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (con esclusione del lavoro intermittente) alla data di presentazione della domanda. Inoltre, è richiesto che tali lavoratori non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Cosa spetta?
Una indennità pari a 1.600 euro.
L’indennità concorre alla formazione del reddito?
L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
Casi di incumulabilità
- Le indennità previste dal Decreto “Sostegni-bis” sono tra loro incompatibili e sono incompatibili con il ReM (Reddito di Emergenza) 2021.
Documenti da allegare
Per presentare la domanda è necessario allegare i seguenti documenti:
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Documento d’identità
Documento di identità in corso di validità.
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Mandato di patrocinio
che troverai nella domanda da stampare e firmare.
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Scheda raccolta dati
che troverai nella domanda da stampare e firmare.