L’indennità di comunicazione è una prestazione economica che può essere richiesta dai soggetti ai quali è stata riconosciuta una sordità congenita o acquisita durante la crescita, indipendentemente dall’età e dalle condizioni reddituali.
Hanno diritto all’indennità di comunicazione le persone sorde che soddisfano i seguenti requisiti sanitari e amministrativi:
- fino a 12 anni di età: le persone alle quali è riconosciuta un’ipoacusia pari o superiore a 60 decibel di Hearing Threshold Level di media tra le frequenze 500, 1.000, 2.000 Hz nell’orecchio migliore;
- dopo i 12 anni di età: le persone alle quali è riconosciuta un’ipoacusia pari o superiore a 75 decibel HTL e per le quali è dimostrata l’insorgenza dell’ipoacusia prima del compimento del dodicesimo anno;
- tutti i non udenti indipendentemente dall'età e dal reddito;
- chi ha la cittadinanza italiana; i cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del comune di residenza; i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'articolo 41 del TU immigrazione, anche se sprovvisti di permesso di lungo soggiorno;
- chi ha residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
Accertati i requisiti sanitari e amministrativi previsti per poter beneficiare delle prestazioni economiche e delle tutele relative alla sordità, il pagamento delle prestazioni inizia dal mese successivo alla presentazione della domanda.
La prestazione economica viene corrisposta per 12 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda; per il 2020 l’importo dell’indennità è di 258,00 euro.