L’indennità di comunicazione è una prestazione economica che può essere richiesta dai soggetti ai quali è stata riconosciuta una sordità congenita o acquisita durante la crescita, indipendentemente dall’età e dalle condizioni reddituali. 

Hanno diritto all’indennità di comunicazione le persone sorde che soddisfano i seguenti requisiti sanitari e amministrativi:

  • fino a 12 anni di età: le persone alle quali è riconosciuta un’ipoacusia pari o superiore a 60 decibel di Hearing Threshold Level di media tra le frequenze 500, 1.000, 2.000 Hz nell’orecchio migliore; 
  • dopo i 12 anni di età: le persone alle quali è riconosciuta un’ipoacusia pari o superiore a 75 decibel HTL e per le quali è dimostrata l’insorgenza dell’ipoacusia prima del compimento del dodicesimo anno; 
  • tutti i non udenti indipendentemente dall'età e dal reddito; 
  • chi ha la cittadinanza italiana; i cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del comune di residenza; i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'articolo 41 del TU immigrazione, anche se sprovvisti di permesso di lungo soggiorno; 
  • chi ha residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

Accertati i requisiti sanitari e amministrativi previsti per poter beneficiare delle prestazioni economiche e delle tutele relative alla sordità, il pagamento delle prestazioni inizia dal mese successivo alla presentazione della domanda. 

La prestazione economica viene corrisposta per 12 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda; per il 2020 l’importo dell’indennità è di 258,00 euro.


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