Le cure termali sono concesse, previo accertamento dei requisiti assicurativi, contributivi e sanitari, per evitare, ritardare o rimuovere uno stato di invalidità. 

Le cure spettano, per ogni ciclo, nella misura di:  
  • 12 cure fondamentali e/o accessorie fangobalneoterapiche, se la concessione delle cure è avvenuta a seguito di patologie reumo-artropatiche; 
  • 12 cure fondamentali e/o accessorie inalatorie, se la concessione delle cure è avvenuta a seguito di patologia bronco-catarrale. 
Le cure devono essere effettuate all’interno di strutture accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale dal lunedì della prima settimana, al sabato della seconda, secondo il Calendario triennale stabilito dall’INPS.
L'istituto sostiene invece il soggiorno presso la località termale negli alberghi convenzionati.
A carico dell’interessato restano i costi del ticket e le spese di viaggio di andata e ritorno.
Le cure possono essere concesse per un massimo di cinque cicli nell’arco dell’intera vita assicurativa.

L’indennità spetta a:

  • lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell'INPS; 
  • lavoratori dipendenti INPS iscritti all'AGO;
  • lavoratori autonomi che versano il contributo IVS all'INPS; 
  • lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, che perfezionano il requisito con i soli contributi nella suddetta gestione; 
  • i titolari di assegno non definitivo di invalidità; 
  • i lavoratori socialmente utili (LSU).
L'indennità non spetta a: 
  • titolari di pensione di anzianità o di trattamento di pensione anticipata;
  • titolari di assegno definitivo di invalidità o di pensione di inabilità. 
È ammessa la domanda di cure termali solo in eccezionali casi di revoca dell'assegno definitivo di invalidità; 
  • chi, nell’anno in corso, ha già fruito o dovrà fruire di prestazioni termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o di altro ente; 
  • assicurati che usufruiscono del Fondo di solidarietà ex decreto ministeriale 24 novembre 2003, n. 375 in quanto la prestazione a carico di tale fondo è assimilabile al prepensionamento;
  • dipendenti delle Ferrovie dello Stato e di Poste Italiane SpA;
  • familiari degli assicurati.


Please publish modules in offcanvas position.

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. informazioni sulla nostra privacy policy