Le cure termali sono concesse, previo accertamento dei requisiti assicurativi, contributivi e sanitari, per evitare, ritardare o rimuovere uno stato di invalidità.
Le cure spettano, per ogni ciclo, nella misura di:
- 12 cure fondamentali e/o accessorie fangobalneoterapiche, se la concessione delle cure è avvenuta a seguito di patologie reumo-artropatiche;
- 12 cure fondamentali e/o accessorie inalatorie, se la concessione delle cure è avvenuta a seguito di patologia bronco-catarrale.
L'istituto sostiene invece il soggiorno presso la località termale negli alberghi convenzionati.
A carico dell’interessato restano i costi del ticket e le spese di viaggio di andata e ritorno.
Le cure possono essere concesse per un massimo di cinque cicli nell’arco dell’intera vita assicurativa.
L’indennità spetta a:
- lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell'INPS;
- lavoratori dipendenti INPS iscritti all'AGO;
- lavoratori autonomi che versano il contributo IVS all'INPS;
- lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, che perfezionano il requisito con i soli contributi nella suddetta gestione;
- i titolari di assegno non definitivo di invalidità;
- i lavoratori socialmente utili (LSU).
- titolari di pensione di anzianità o di trattamento di pensione anticipata;
- titolari di assegno definitivo di invalidità o di pensione di inabilità.
- chi, nell’anno in corso, ha già fruito o dovrà fruire di prestazioni termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o di altro ente;
- assicurati che usufruiscono del Fondo di solidarietà ex decreto ministeriale 24 novembre 2003, n. 375 in quanto la prestazione a carico di tale fondo è assimilabile al prepensionamento;
- dipendenti delle Ferrovie dello Stato e di Poste Italiane SpA;
- familiari degli assicurati.