L’assegno ordinario di invalidità, ai sensi della Legge n. 222/1984, è una prestazione economica, erogata dall’INPS ai lavoratori la cui capacità lavorativa risulti ridotta a meno di un terzo a causa di un’accertata infermità di natura fisica o mentale.
La sua durata è triennale: al termine dei 3 anni, è possibile rinnovare la propria richiesta, formulando una nuova domanda entro la data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno diventa definitivo, fermo restando la facoltà dell'INPS di sottoporre l'assegno a revisione: in qualsiasi momento, quindi, l’Ente può disporre dei controlli medico-legali per verificare che continuino a sussistere le condizioni vincolanti all'erogazione della prestazione economica.
L’assegno ordinario di invalidità decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e sarà pagato, secondo le disposizioni vigenti, in occasione del primo giorno bancabile del mese.
Al compimento dell’età pensionabile, e in presenza di tutti i requisiti, l’assegno ordinario di invalidità è trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.
L’assegno di invalidità può essere richiesto da:
- i lavoratori dipendenti, gli autonomi (tra cui, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), nonché gli iscritti ad alcuni fondi pensione sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria.
I requisiti sanitari richiesti per poter presentare la domanda di pensione di inabilità sono i seguenti:
I requisiti amministrativi richiesti, sono, invece:
- capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo, accertata da una Commissione Medico-Legale dell'INPS.
- almeno 260 contributi settimanali (5 anni) di cui 156 (3 anni) maturati nei cinque anni che precedono la presentazione della domanda. Per perfezionare tale requisito contributivo minimo, può essere utilizzata anche contribuzione estera maturata in paesi convenzionati con l'Italia.
L'assegno ordinario di invalidità è cumulabile con altri redditi (anche da lavoro) ma, in tali ipotesi, è prevista una riduzione:
- del 25%, se il reddito lordo supera di 4 volte il trattamento minimo annuo;
- del 50% se il reddito lordo supera 5 volte il trattamento minimo annuo.
E' prevista una ulteriore trattenuta che dipende dall'anzianità contributiva e vale per chi ha meno di 40 anni di contributi. In questo caso, la riduzione sarà pari:
- in presenza di lavoro dipendente, al 50% della quota di assegno che eccede il trattamento minimo e comunque entro l'importo dei redditi da lavoro percepiti;
- in presenza di lavoro autonomo, al 30% della quota che eccede il trattamento minimo ma non potrà essere superiore al 30% del reddito prodotto.
Alla domanda va allegato il modulo SS3 (certificato medico) debitamente compilato dal medico curante. La domanda per questa prestazione può essere presentata tramite apposita domanda.